Modalità e requisiti per il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno per i cittadini comunitari residenti in Italia.
Rilascio Attestazione di Soggiorno per i cittadini comunitari
Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai cittadini comunitari.
Descrizione
Con il Decreto Legislativo n. 30 del 06.02.2007 viene attuata la direttiva comunitaria n. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- Per i soggiorni in Italia, per un periodo inferiore a 3 mesi, il cittadino comunitario è libero di soggiornare senza richiedere nessun visto e permesso, carta di soggiorno e richiedere l’iscrizione anagrafica.
- Per il cittadino comunitario che soggiorna stabilmente per un periodo superiore a 3 mesi deve richiedere per sé e per gli eventuali suoi familiari al seguito:
- l’iscrizione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale;
- il rilascio dell’attestazione del diritto di soggiorno.
Come fare
La richiesta per il rilascio dell’attestazione di diritto di soggiorno deve essere fatta all’Ufficio Anagrafe, tramite il modulo disponibile presso l'Ufficio Demografici.
Cosa serve
I requisiti per ottenere l’iscrizione anagrafica e l’attestato del diritto di soggiorno sono:
- essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
- essere studente (iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale);
- essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che è già residente in Italia.
In ogni caso:
- disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
- disporre per sé e per i propri familiari di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi, spese sanitarie e ricoveri ospedalieri in Italia;
- dimorare abitualmente sul territorio del Comune.
Cosa si ottiene
Attestazione di soggiorno valevole 5 anni o permanente a seconda dei casi.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
30 giorni dalla data della richiesta.
Costi
N. 2 marche da bollo da 16.00 euro l'una.